ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE
Il Sindaco rende noto che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO AD ESERCITARLO AUTONOMAMENTE
Il Sindaco rende noto che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI
Il Sindaco rende noto che, a norma della legge 15-1-1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 4-8-1993, n. 277, gli elettori non deambulanti, possono esercitare il diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza del Comune, poiché tutte sono prive di barriere architettoniche.
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