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 18-Marzo-20

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Si ricorda, per effetto del cosiddetto Decreto Cura Italia, che ai sensi degli articoli 103 e 104 sono previste:

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza  

- Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,  relativi  allo  svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  su  istanza  di  parte  o  d’ufficio,  pendenti  alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra  la  medesima  data  e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche  amministrazioni  adottano  ogni  misura  organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con  priorità  per  quelli  da  considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di  motivate  istanze  degli  interessati.  Sono  prorogati  o  differiti,  per  il  tempo  corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volontà  conclusiva  dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (le  disposizioni  non  si  applicano  ai  pagamenti  di  stipendi,  pensioni,  retribuzioni  per  lavoro  autonomo,  emolumenti  per  prestazioni  di  lavoro  o  di  opere,  servizi  e  forniture  a  qualsiasi  titolo,  indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati).

- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del  presente  decreto  e  dei  decreti-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  2  marzo  2020,  n.  9  e  8  marzo  2020,  n.  11,  nonché dei relativi decreti di attuazione.

- I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  inclusi  quelli  del  personale  di  cui  all’articolo  3,  del  medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

- L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020. 

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

- La  validità  ad  ogni  effetto  dei  documenti  di  riconoscimento  e  di  identità  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  lettere  c),  d)  ed  e),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciati  da  amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto  è  prorogata  al  31  agosto  2020.  La  validità  ai  fini  dell’espatrio  resta  limitata  alla  data  di  scadenza  indicata nel documento.

In allegato il testo completo della norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale