REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29.03.2020.
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VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI
a norma della legge 15 gennaio 1991 n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 04 agosto 1993 n. 277, rende noto che gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione di iscrizione, dato che tutte le sezioni elettorali sono prive di barriere architettoniche (e quindi pienamente accessibili mediante sedia a ruote), nonché dotate di cabine elettorali adatte a raccogliere il voto di elettori portatori di handicap.
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE
gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio di eventuale trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione (e quindi tra il 18 febbraio ed il 09 marzo 2020), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 03/01/2006, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.
DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORE FISICAMENTE
IMPEDITO AD ESERCITARLO AUTONOMAMENTE
che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall'A.S.L. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore. Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica. Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso il Servizio Elettorale Comunale o presso l'Azienda Sanitaria Locale.