Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La TARI è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147. Ulteriori disposizioni modificative ed integrative sono intervenute per effetto del decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68. Si tratta della tassa volta a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.
Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, con la Delibera 386/2023/R/rif, l’ARERA introduce due nuove voci tariffarie, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi.
Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate, ma vengono aggiunte nell’avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.
E' possibile consultare il Regolamento TARI vigente e le tariffe relative all'annualità 2024 nei link di seguito riportati:
TARI - tariffe 2024
Regolamento vigente - 2023
PAGAMENTO TARI - ANNO 2024
Per l'anno 2024 l’avviso di versamento spontaneo TARI potrà essere pagato in soluzione unica entro il 10 dicembre 2024, ovvero in tre rate alle seguenti scadenze:
L’omesso e/o ritardato pagamento della TARI comporta l’applicazione di una sanzione da parte del Comune, previa notifica di avviso di accertamento, pari al 30% della tassa non pagata o pagata in ritardo, ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, nonché degli interessi sul tributo non versato calcolato al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento operoso é da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
MODULISTICA
Di seguito si riporta la principale modulistica relativa al tributo di riferimento. Per ulteriori informazioni in merito, è possibile rivolgersi all'Ufficio TARI.
Per RICHIESTE DI INFORMAZIONE in merito alla TARI contattare l'Ufficio Tributi sito in Via G. di Marzio, 66 - Spoltore (PE) - aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 - ai seguenti recapiti:
| Marinella Petrucci | m.petrucci@comune.spoltore.pe.it | Tel. 0854964216 |
| Giacomo Imbimbo | g.imbimbo@comune.spoltore.pe.it | Tel. 0854964302 |
| Angela Martelli | a.martelli@comune.spoltore.pe.it | Tel. 0854964299 |
Di seguito si riportano i Regolamenti e le relative aliquote approvati dal Comune di Spoltore:
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